Art. 152.
(Informazione e formazione dei lavoratori).

      1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 28 e 29, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 150, con particolare riguardo:

          a) alle misure adottate volte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;

          b) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione;

          c) ai risultati delle valutazioni e delle misurazioni delle vibrazioni meccaniche effettuate in attuazione dell'articolo 150 e alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;

          d) all'utilità e al modo di individuare e di segnalare sintomi di lesioni;

 

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          e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

          f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.